INTERESSI FINALMENTE LEGITTIMI E RISARCIBILI
Monografia dell’Avv. Bruno Sechi
ÖZET
[1]
: Tazmin edilebilir ve meþru nihai menfaatler baþlýklý
bu makalede, önce genel olarak sendikalar, çevre örgütleri ve tüketici dernekleri
gibi mekanizmalar sayesinde bireylerin haklarýnýn korunduðuna iþaret edilmekte,
kamu idaresine yönelik istek ve þikayetlerin iletilmesinde kamusal fakat
baðýmsýz bir teþkilat olan, komün, kent, bölge ve ülke müdafiilerinin rolüne
deðinilmektedir. Daha sonra, kamu idaresinin tüm iþlemlerine karþý yargý
denetiminin mevcudiyetinden ve bu arada Bölge Ýdare Mahkemelerinin kuruluþ,
görev alaný ve yargý denetiminin sýnýrlarýndan söz edilmektedir. Makalenin
aðýrlýklý yönünü idari yargýya baþvurabilmek için gerekli meþru menfaatin
anlam ve içeriðini belirleyen teoriler oluþturmaktadýr. Keza yaygýn kolektif
menfaatler ile fiili menfaatler konularý da doktrin ve içtihatlar ýþýðýnda
ele alýnmaktadýr.
Gli ultimi sviluppi legislativi ( Dlgs
80/98; l. 205/00 ) e giurisprudenziali
(sent. Cass. SS. UU. n° 500/99)
hanno, in modo inequivocabile, accolto l’istituto dell’interesse
legittimo nel sistema della tutela giuridica effettiva. La dottrina, da
tempo, combatteva, e in modo unitario negli ultimi anni, in favore di un
pieno riconoscimento giuridico e giurisdizionale dell’interesse legittimo.
In netta anticipazione rispetto alle Istituzioni, la dottrina già definiva
la figura in questione una posizione giuridica soggettiva o posizione di
vantaggio, meritevole di tutela giuridica, al pari del diritto soggettivo.
Tutto ciò che arreca beneficio al soggetto, ampliandone la sfera giuridica,
in conformità con l’ordinamento positivo, è meritevole di tutela normativa
al massimo grado.
Come è noto, il diritto soggettivo,
nell’ipotesi di sua lesione, ottiene la tutela giuridica tipica ( risarcimento
del danno ingiusto ), davanti al giudice ordinario (G.O.), o davanti al
giudice amministrativo ( G.A.), nei casi di giurisdizione esclusiva. Ma
la tutela non si esaurisce, e non si dovrebbe esaurire con l’esercizio del
diritto al risarcimento in sede giurisdizionale, costituendo esso il momento
patologico del diritto leso. Innanzittutto, nel caso di lesione, il risarcimento
potrà essere richiesto in sede stragiudiziale, al fine di evitare lunghi
e esosi contenziosi ed assicurare al danneggiato una pronta giustizia sostanziale,
nell’ipotesi di accordo. Qualora sussistano il fumus boni iuris ( parvenza
della fondatezza del diritto ) e il periculum in mora ( pericolo di un grave
ed irreparabile danno se non si adottano immediatamente gli opportuni provvedimenti
), il titolare del diritto “pericolante” potrà attivare uno dei meccanismi
giurisdizionali di tutela anticipatoria, rappresentata principalmente dalla
procedura d’urgenza ex art. 700 cpc.
Al di là degli schemi classici
di tutela, come sopra delineati, il panorama normativo complessivo offre
un ventaglio di possibilità di difesa a favore del cittadino, in relazione
allo status specifico che esso ricopre
nelle diverse situazioni: come consumatore, come titolare del diritto alla
salute, all’ambiente salubre, come titolare del diritto alla privacy, come
destinatario di provvedimenti autoritativi, in campo civilistico e pubblicistico.
La maggiore attenzione verso la sfera giuridica dell’individuo, cerca, in
qualche modo, di compensare alla enorme “crescita”
dei “poteri forti”, che costituiscono la controparte in molti rapporti
giuridici che coinvolgono il privato. In difesa del singolo sono sorti formazioni
sociali ed organismi pubblici tesi a controbilanciare i predetti poteri.
Operano le associazioni di categoria
( sindacati, associazioni ambientaliste, associazioni di consumatori etc…..
) che sono dotati di particolari poteri e facoltà in difesa dei propri rappresentati:
per es. azioni inibitorie delle associazioni di consumatori nei casi di
clausole vessatorie; poteri di impugnativa delle associazioni ambientaliste,
facoltà di intervento nei giudizi, di costituzione di parte civile nei processi
penali etc...Sono sorti, poi, su disposizioni legislative, degli organismi
pubblici “indipendenti“ ( cd. Authority
) che hanno la funzione di accertare e garantire che i settori trainanti
la vita economico-sociale, siano improntati sulla “correttezza reciproca
delle parti “, onde assicurare quel principio di “giustizia” nell’ambito della sana concorrenza.
Piu’ delicato è il compito del
Garante per la privacy che si preoccupa di salvaguardare la parte personalistica
della vita dell’individuo. Solo quest’ultimo e non altri, può disporre delle
informazioni personali che lo riguardano.
Un altro organismo, pubblico
ma indipendente, è il Difensore civico, nazionale, regionale e comunale,
i quali hanno la funzione filtrante delle istanze e lamentele dei cittadini
sulle disfunzionalità dell’Amministrazione pubblica.
Compito del Difensore civico
è quello di portare sul tavolo dell’apparato le lagnanze e le proposte dei
cittadini, affinché si stabilisca il rapporto di pacifica convivenza con
la Pubblica amministrazione ( P.A.), e si raggiungano gli standard previsti
di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa. Il privato cittadino,
quale destinatario di provvedimenti autoritativi della P.A., può essere
parte attiva nel relativo procedimento di formazione, attraverso l’avviso
dell’avvio del procedimento stesso, la possibilità di formulare proposte,
osservazioni etc…Si tratta di strumenti
altamente democratici, conformi allo spirito della Costituzione ( artt.
2 ,3 co. 2 ), che consente, tra l’altro, all’Amministrazione pubblica di
avvalersi dell’apporto della persona direttamente interessata.
Ciò pone l’Amministrazione nelle
condizioni di evitare errori o lesioni nella sfera giuridica del destinatario
e di assicurare il giusto contemperamento tra gli interessi pubblici e gli
interessi privati coinvolti nel procedimento amministrativo.
Questo istituto di partecipazione nella
formazione della volontà pubblica, è stato consacrato dalla l. 241/90 sui
procedimenti amministrativi.
Anteriormente a questa, il procedimento
amministrativo era disciplinato dalle leggi di settore, e nei casi di vuoto
normativo, dal diritto giurisprudenziale.
La partecipazione effettiva
al procedimento amministrativo, unitamente alla trasparenza degli atti pubblici,
creano un “ clima “ piu’ sereno e avvicina il cittadino verso le Istituzioni.
Da sottolineare, inoltre, la previsione di appositi uffici ( sportello unico delle imprese, uffici di consulenza per il contribuente, numeri verdi di assistenza e consulenza etc…. ) che hanno lo scopo di rendere la burocrazia piu’ snella e trasparente, tale da mettere il cittadino nelle condizioni “ di non sbagliare “.
Non si possono certo dimenticare
gli sforzi della riforma Bassanini, tesa alla semplificazione normativa
e burocratica per “ridare fiato” al sistema economico-sociale.
Il cittadino, quindi, si trova
in rapporto costante con lo Stato e le sue Istituzioni.
Si richiede da parte del cittadino
un dovere di informazione circa il modo di comportarsi correttamente e legalmente;
lo Stato, invece, deve adempiere principalmente i doveri scritti nella Carta Costituzionale;esso
deve soprattutto “ rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”
Le Istituzioni statali devono
assicurare la c.d. uguaglianza sostanziale in virtu’ della quale tutti devono
avere le stesse possibilità di realizzazione.
Un’applicazione di questo principio
è contenuta nell’art. 4 della Costituzione secondo il quale “ la Repubblica
riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendono effettivo questo diritto “.
Ma a questo punto sorge un dubbio:
quale azione giuridica può essere esercitata dal cittadino verso la P.A.,
al fine di ottenere l’adempimento delle prescrizioni costituzionali? Quale
diritto può esercitare l’individuo per essere veramente “uguale” ai sensi
dell’art. 3 2°co. Cost.? E lo Stato apparato quali poteri effettivi può
esercitare affinché possa essere realizzata l’Utopia della nostra Costituzione?
Il discorso, mi rendo conto,
sconfinerebbe nella letteratura del diritto e questo non è lo scopo che
mi prefiggo di raggiungere.
E’ doveroso rendere giustizia
alla realtà delle cose, anche quando si tratta di problematiche tecniche,
quali la risarcibilità degli interessi legittimi.
La Costituzione stabilisce all’art.
97 i principi ai quali deve ispirarsi la P.A. nella sua attività; Essa deve
assicurare il buon andamento e l’imparzialità del suo operato.
Questi principi, che coniugano
l’efficienza con il ruolo di “super partes” della P.A., sono resi fattibili
dal tipo di organizzazione degli uffici pubblici prevista dalle disposizioni
di legge.
Secondo la dottrina, questi
principi rappresentano le regole di condotta generali e fondamentali della
P.A., nell’esercizio delle sue funzioni.
Costituiscono i limiti esterni
alla discrezionalità esplicata nell’attività di contemperamento e valutazione
degli interessi in gioco.
Qui si innesta la problematica
rappresentata dagli interessi legittimi, la cui risarcibilità è stata
riconosciuta dalla Cassazione SS.UU. n° 500/99.
Sono sorte nel tempo numerose
teorie circa la natura e il concetto di interesse legittimo, ma nessuna
è parsa esaustiva.
La difficoltà e la limitatezza
nelle definizioni prospettate dalla dottrina, nascono dalla mancata precisazione
normativa della figura in esame.
L’ordinamento, oltre alla normale
tutela amministrativa attivabile per mezzo del ricorso amministrativo, si
è limitato ad assicurare all’interesse de quo una tutela giurisdizionale
di legittimità davanti al G.A., il quale conosce della legittimità dell’atto
amministrativo, impugnato dal titolare dell’interesse leso.
L’atto amministrativo è illegittimo
e suscettibile di annullamento, qualora sia affetto da uno dei vizi di legittimità:
incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
BREVI CENNI SULLA GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA
La l. 5992/1889 ha istituito
la IV Sezione del C.d.S., quale organo giurisdizionale per la tutela degli
interessi diversi dai diritti soggettivi, introducendo il sistema della
“doppia giurisdizione” o “del doppio binario”.
In virtu’ di tale principio,
al G.O. è devoluta la giurisdizione sulle questioni principali relative
ai diritti soggettivi, al G.A quelle relative agli interessi legittimi.
La Costituzione ha confermato
la tutela giurisdizionale del doppio binario; infatti, dopo aver previsto
all’art. 24 la tutelabilità giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli
interessi legittimi ( “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi” ), all’art. 103 stabilisce che il
G.A. (C.d.S. e altri organi giurisdizionali) è
competente sulla tutela giurisdizionale degli interessi legittimi nei confronti
della P.A., e, nei casi tassativamente previsti dalla legge, esercita la
giurisdizione esclusiva.
L’art. 113 prevede, in misura
piu’ netta, il meccanismo della doppia giurisdizione sulla tutela del cittadino
nei confronti della P.A.
L’articolo che si considera
recita: “Contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
ordinaria o amministrativa”.
Con la l. 1034/71 sono stati
istituiti i Tribunali Amministrativi
Regionali (T.A.R.), presenti uno in ogni Regione.
Essi sono i giudici di legittimità
degli atti amministrativi e pronunciano l’annullamento degli stessi, in
presenza di uno dei vizi suindicati.
Nell’attuale sistema, il TAR
è normalmente il giudice di 1° grado, il C.d.S. di 2° grado.
Nelle materie tassativamente
previste dalla legge ( v. R.D. 2840/23; Dlgs 80/98; l. 205/00 ) il TAR ha
giurisdizione esclusiva ( es. pubblici
servizi, edilizia e urbanistica ex Dlgs 80/98 ); sempre nelle ipotesi specificamente
previste dalla legge, il TAR è anche giudice di merito ( v. TU del C.d.C.
1054/24, in particolare il giudizio di ottemperanza; TU 1058/24 ).
In altri termini, il G.A. non
giudica solamente intorno alla legittimità dell’atto amministrativo ma anche
dell’opportunità e convenienza del medesimo.
Degli autori, tra i quali Virga,
sostengono che l’ambito del merito coincida con l’esame del fatto nel suo
complesso, e non riguardi assolutamente l’opportunità e la convenienza dell’atto
amministrativo, che rimangono, pertanto, insindacabili.
In tali casi, il TAR può non
solo annullare l’atto ma sostituirlo
parzialmente o in toto.
In virtu’ dell’art. 35 del Dlgs
80/98, come modificato dalla l. 205/00 di riforma del processo amministrativo,
il TAR, nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva, può emettere sentenza
di condanna al risarcimento del danno ingiusto, anche attraverso la reintegrazione
in forma specifica.
La l. 205/00, nel riformulare
il 1° comma dell’art. 35 del Dlgs 80/98, ha voluto sgombrare qualsiasi dubbio
circa la possibilità, da parte del giudice, di emettere sentenza di condanna
al risarcimento in tutto il settore della giurisdizione esclusiva.
La legge suindicata, ha riformulato
il primo periodo del 3° co. dell’art. 7 della l. 1034/71, stabilendo che
il TAR, anche nella giurisdizione di legittimità, giudica intorno al diritto
al risarcimento del danno, sia per equivalente che in forma specifica, e
intorno ai diritti patrimoniali conseguenti alla questione principale.
Al fine di assicurare quella
concentrazione del giudizio, la l. 205/00 ( art. 7 5° co. ) ha stabilito
che sono abrogati l’art. 13 della l.142/90 e tutte le norme che prevedono
la giurisdizione del G.O. circa il risarcimento del danno conseguente all’annullamento
di atti amministrativi.
TEORIE SULL’INTERESSE LEGITTIMO
Elenchiamo le teorie piu’ significative
che hanno cercato di definire il contenuto e il significato dell’interesse
legittimo.
La dottrina tradizionale ha
elaborato la teoria “dell’interesse occasionalmente protetto”;
in altri termini, l’interesse del privato troverebbe tutela e riconoscimento
giuridico, qualora la sua lesione derivasse dal pregiudizio arrecato all’interesse
pubblico dall’operato illegittimo della P.A.
Il privato, quindi, non potrebbe
chiedere tutela in modo autonomo, ma sperare che l’atto illegittimo leda
anche l’interesse pubblico, che l’Amministrazione deve principalmente perseguire.
A tal proposito si parla di
tutela indiretta o riflessa dell’interesse legittimo.
La teoria in questione ( Guicciardi
ne è il principale esponente ) non definisce il contenuto dell’interesse
legittimo.
Un’altra teoria si fonda su
una definizione processualistica dell’interesse de quo, concepito
alla stregua di interesse a ricorrere contro i provvedimenti amministrativi
illegittimi, al fine di ottenere al pronuncia di annullamento.
La teoria in esame si fonda
sulla distinzione tra le norme di azione che disciplinano l’esercizio delle
funzioni amministrative ( o norme attributive del potere ) e norme di relazione
che regolamentano i rapporti tra lo Stato apparato e i singoli cittadini.
Secondo tale filone dottrinario,
le norme di azione attribuiscono una posizione di supremazia alla P.A. e
l’interesse legittimo al privato, il quale può solamente ricorrere in giudizio
nell’ipotesi di illegittimità dell’atto amministrativo.
Parimenti alla prima teoria
esaminata, l’interesse de quo riceve una tutela giuridica riflessa rispetto
all’interesse pubblico sotteso alla norma pubblicistica.
Le norme di relazione, invece,
assegnano alle parti del rapporto disciplinato, dei diritti e degli obblighi.
In tale ambito, la tutela del
privato non si limiterebbe all’annullamento dell’atto amministrativo illegittimo,
ma anche al risarcimento del diritto leso.
Di una certa rilevanza è l’altra
teoria che fà discendere gli interessi legittimi dall’attività discrezionale
della P.A. e i diritti soggettivi dall’attività vincolata della stessa.
Il criterio ordinario idoneo
a individuare la natura dell’attività amministrativa risiede nelle stesse
espressioni letterali delle norme ( la P.A. può..... deve...... dispone........).
Trattasi, come hanno sottolineato
degli acuti autori, di una elaborazione non esaustiva: infatti, l’interesse
al corretto esercizio del potere amministrativo sussisterebbe anche nell’ambito
dell’attività vincolata.
Il Virga è il massimo
propugnatore della teoria che concepisce l’interesse in esame rivolto alla
legittimità del provvedimento amministrativo.
Trattasi della pretesa alla
legittimità dell’azione amministrativa; è un interesse essenzialmente
formale, senza alcun collegamento con l’interesse sostanziale ad un bene
della vita.
Il Nigro ha elaborato
la concezione normativa dell’interesse in oggetto.
L’autore, in base alla disamina
delle norme pubblicistiche, individua gli interessi degli individui differenti
dagli interessi di mero fatto ( interesse alla illuminazione pubblica
etc... ).
Sono, pertanto, interessi differenziati
e qualificati dalle norme pubblicistiche che disciplinano il contemperamento
degli interessi pubblici e privati coinvolti, alla stregua dei principi
fondamentali di cui all’art. 97 Cost.
E’ la disposizione normativa
che individua espressamente l’interesse legittimo.
La teoria elencata sembra avvicinarsi,
piu’ di ogni altra, alle posizioni sostanziali raggiunte dalla recente e
ormai famosa sentenza della Cassazione n° 500/99.
Il privato cittadino è titolare
di un potere che incide sul corretto esercizio dell’attività della P.A.
al fine di perseguire l’interesse ( sostanziale ) al bene della vita.
L’interesse legittimo svolge
una funzione strumentale rispetto all’interesse sostanziale.
Esso è una situazione giuridica
soggettiva direttamente tutelabile in sede giurisdizionale.
Il riconoscimento dell’interesse
legittimo è di fondamentale importanza al fine della individuazione del
Giudice competente.
Secondo il principio generale
di riparto giurisdizionale, il G.A. è il giudice di legittimità e correlativamente
degli interessi legittimi.
La teoria che ha avuto maggior
seguito è quella che si fonda sulla causa petendi ( natura della posizione
giuridica soggettiva ).
La Giurisprudenza ha delineato
il seguente criterio di ripartizione della giurisdizione: qualora si controverta
intorno al “cattivo uso del potere” della P.A. siamo in presenza di un interesse
legittimo, rientrante nella giurisdizione del G.A; qualora si controverta
intorno alla “carenza di potere”, in astratto o in concreto, sussistono
il diritto soggettivo e la giurisdizione del G.O.
Si ha carenza di potere in astratto,
qualora l’organo della P.A. esercita un potere che non gli compete in mancanza
assoluta di una corrispondente norma attributiva.
Si ha carenza di potere in concreto,
qualora un organo della P.A. esercita un potere, astrattamente previsto
dalla norma, ma esercitato nel concreto fuori dalle condizioni o circostanze previste dalla norma stessa.
Nell’ambito dell’ampia categoria
degli interessi legittimi si sono operate delle distinzioni.
La dottrina tradizionale ha
ripartito gli interessi legittimi in interessi protetti e diritti affievoliti
( da un provvedimento amministrativo che limiti la sfera giuridica del soggetto,
degradando il diritto soggettivo ad interesse legittimo : es. il provvedimento
di espropriazione per pubblica utilità degrada il diritto di proprietà ad
interesse legittimo circa la regolarità della procedura ablativa ).
La dottrina moderna ha contrapposto
gli interessi pretensivi agli interessi oppositivi.
I primi consistono nella pretesa,
esercitata dal titolare, alla emissione di un provvedimento amministrativo,
ampliativo della sfera giuridica (es. autorizzazione, concessione, licenza...);
gli interessi oppositivi consistono, invece, nel potere di difendere una
posizione giuridica soggettiva ( diritto soggettivo ) già esistente e di
“ opporsi “ al provvedimento amministrativo che incida negativamente
nella sua sfera giuridica.
Gli interessi in esame sono
correlati ai diritti affievoliti e mirano alla riespansione del diritto
degradato, con il meccanismo dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento.
Alcuni autori ( Giannini ) e
parte della giurisprudenza distinguono gli interessi procedimentali-partecipativi
dagli interessi sostanziali.
I primi hanno ricevuto un riconoscimento
e una disciplina omogenea dalla l. 241/90 sui procedimenti amministrativi.
Nell’ambito del diritto europeo,
gli interessi legittimi non sono definiti rispetto ai diritti soggettivi,
ma sono a questi equiparati normativamente.
Infatti, le posizioni giuridiche
soggettive ( diritti soggettivi e interessi legittimi) sono tutelati in misura paritaria.
La giurisprudenza europea ha
stabilito la piena effettività della tutela giurisdizionale in favore degli
interessi legittimi di fonte europea.
Poiché sussiste il primato del
diritto europeo sul diritto interno, il giudice nazionale, nell’ipotesi
di contrasto tra i due ordinamenti, ha il dovere di disapplicare le norme
che limitano o negano la tutela effettiva agli interessi legittimi di fonte
europea.
INTERESSI COLLETTIVI DIFFUSI
Gli interessi hanno avuto, in
questi ultimi anni, una forte espansione per l’affacciarsi di forti esigenze,
legate ad una migliore vivibilità e maggiore protezione.
Tra gli interessi collettivi
piu’ importanti ricordiamo l’interesse alla salute, all’ambiente salubre
( questi sono correlati ad altrettanti diritti soggettivi in virtu’ degli
artt. 2, 32 Cost. ), l’interesse dei consumatori alla correttezza ed equilibrio
contrattuali nei rapporti di utenza.
\La dottrina tradizionale ha, da sempre,
equiparato l’interesse legittimo all’interesse diffuso, consistenti nell’interesse
alla salvaguardia di un bene giuridico della collettività in generale o
di un gruppo qualificato.
La dottrina recente, invece,
distingue le due forme di interesse in esame: l’interesse diffuso è relativo
alla collettività generalizzata o ad un gruppo sociale spontaneo; l’interesse
collettivo fà capo ad una formazione sociale organizzata e individuabile
giuridicamente ( es. associazioni ambientaliste, associazioni dei consumatori,
ordini professionali, sindacati etc….).
La giurisprudenza amministrativa
( v. C.d.S. Ad Pl. 19/X/79 n° 24
) ammette la tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi,
previo loro inquadramento nella categoria degli interessi legittimi.
La dottrina piu’attenta, sulla
scorta delle importanti aperture della giurisprudenza amministrativa sul
fronte della tutelabilità, ha elaborato una nozione ampia ed elastica dell’interesse
legittimo. Infatti, la stessa Costituzione all’art. 113 non limita la tutela
giurisdizionale esclusivamente agli interessi individuali.
Inoltre, questa scelta è confermata
dalle varie leggi di settore ( v. l. 349/86 sul danno ambientale che attribuisce
a determinate associazioni ambientali la potestà di impugnare gli atti illegittimi
lesivi del bene-ambiente, il potere di intervento….; c.p.p. che prevede
la possibilità per le stesse di costituirsi parte civile; Dlgs 52/96 che
prevede in favore delle associazioni dei consumatori la potestà di esercitare
l’azione inibitoria contro le clausole vessatorie; ).
E espressione di grande conquista
di civiltà giuridica l’aver previsto normativamente la possibilità per le
associazioni di interessi collettivi, di presentare petizioni, proposte,
istanze nell’ambito dei procedimenti amministrativi ( art. 6 l. 142/90 ),
la facoltà di intervento negli stessi procedimenti ( art. 9 l. 241/90 ),
il diritto di accesso agli atti pubblici ( v. l. 349/86 ).
Sono stati elaborati diversi
criteri per l’individuazione delle formazioni legittimate a rappresentare
gli interessi dei cittadini.
Al criterio del collegamento
territoriale si sono affiancati il criterio della “personalizzazione” degli interessi.
In altri termini, è legittimato
a tutelare gli interessi collettivi l’ente o la formazione che ha, come
proprio ed esclusivo ( o prevalente ) scopo, il perseguimento dei predetti
interessi.
Secondo parte della dottrina
i criteri in questione si intrecciano.
Parte della dottrina e della
giurisprudenza adottano il criterio
della partecipazione procedimentale, prevista principalmente dalla l. 241/90.
Si sostiene che nella previsione
di cui alla l. 241/90 è implicita la legittimazione alla partecipazione
e alla tutela processuale.
Buona parte della giurisprudenza
amministrativa, opta per un criterio tipicamente normativo: sono le norme
di settore che individuano e qualificano
gli enti esponenziali legittimati a promuovere la tutela, anche giurisdizionale
degli interessi collettivi.
E’ necessario però precisare
che la tutela giurisdizionale, prima della “famosa” decisione della Corte
di Cassazione, era limitata al giudizio di legittimità.
La Giurisprudenza civile non
ha riconosciuto autonomia giuridica all’interesse collettivo, considerato
come l’insieme di interessi individuali, tutelabili qualora ricoprano il
grado di diritti soggettivi ( diritto alla salute, diritto all’ambiente
salubre etc…. ).
Gli interessi di fatto sono quegli interessi,
chiamati semplici, poiché sono tesi a pretendere dalla P.A., un comportamento
conforme alle regole non scritte di opportunità, di convenienza.
Tali interessi ottengono solo
una tutela in sede amministrativa per mezzo dei ricorsi amministrativi,
ed eccezionalmente in sede giurisdizionale, nelle ipotesi, tassativamente
previste dalla legge, di giurisdizione di merito.
Altri autori sostengono che
gli interessi di fatto consistono nella generica pretesa all’adempimento
dei doveri della P.A.
Tale interesse ( quale interesse
alla sicurezza, alla illuminazione pubblica etc….) non è né qualificato
normativamente né differenziato e, pertanto, non è tutelabile a livello
giurisdizionale.
Il privato cittadino è legittimato
a presentare mere denunce, ma non ha titolo idoneo alla partecipazione procedimentale.
In determinati casi ( v. azioni
popolari), possono azionare i mezzi di tutela anche coloro che non sono
titolari dell’interesse che si reputa leso: art. 7 l. 142/90 ( ricorsi e
azioni di competenza del Comune inerte); Dpr 223/89 (ricorsi contro iscrizioni,
cancellazioni nelle liste elettorali ).
In relazione agli interessi
legittimi, la giurisprudenza ha da sempre negato la tutela risarcitoria
sulla base di una interpretazione restrittiva dell’art. 2043 c.c.
La norma include nella sua previsione
i diritti soggettivi, meritevole di tutela giuridica perfetta.
La dottrina ha anticipato le
conclusioni della Cass. SS. UU. ( sent. 500/99 ), intendendo gli interessi
legittimi una posizione giuridica soggettiva, tutelabile alla stessa stregua
dei diritti soggettivi, poiché la disposizione in esame prevede il meccanismo
risarcitorio imperniato sull’elemento dell’ingiustizia del danno.
L’art. 2043 c.c., in altri termini,
non è “ una norma secondaria ( di
sanzione ) rispetto a norme primarie ( di divieto ) “.
La teoria normativa ( Nigro
) suindicata ha propugnato un interesse legittimo di natura “sostanziale”
e non meramente formale e processuale; la teoria in esame attribuisce ad
esso una funzione strumentale rispetto all’interesse sostanziale ad esso
collegato.
La storica sentenza della Cassazione
si occupa di un caso relativo al mutamento di destinazione urbanistica di
una determinata area, in precedenza oggetto di apposita convenzione di lottizzazione
e successivamente non piu’ inserita in zona edificabile.
Il privato chiede il risarcimento
dei danni derivanti dalla mancata realizzazione delle opere, previste nella
convenzione di lottizzazione, a causa di un PRG, annullato dal TAR e successivamente
riadottato dall’Amministrazione comunale.
Il privato cita l’Amministrazione
davanti al G.O. per il ristoro dei danni, il Comune eccepisce il difetto
di giurisdizione del giudice adito e propone regolamento preventivo di giurisdizione.
La Cassazione, pur respingendo
il ricorso principale, poiché relativo ad una questione di merito e non
di giurisdizione, coglie l’importante occasione offertagli, per affermare
il principio di risarcibilità degli interessi legittimi e di motivarne ampiamente
le ragioni.
La sentenza in esame ha il pregio
di ripercorrere l’evoluzione giurisprudenziale
e dottrinale in materia.
La giurisprudenza piu’ recente
ha applicato, in modo piu’ elastico e aderente alla realtà, l’art. 2043
c.c.
Infatti, sono stati considerati
meritevoli di tutela risarcitoria non solo i diritti soggettivi assoluti
( diritto di proprietà ) ma anche i diritti relativi ( diritti di credito
); sono state valorizzate posizioni giuridiche soggettive che non rientrano
nell’alveo dei diritti soggettivi, quali il diritto all’integrità del patrimonio,
alla libera determinazione contrattuale.
Correlativamente a questi sono
state “ disciplinate “ dalla giurisprudenza il risarcimento del danno derivante da perdita di chance.
Nell’ambito del diritto familiare,
la giurisprudenza ha riconosciuto la tutela prevista ex art 2043 c.c. delle
aspettative al mantenimento, anche in relazione ai nuclei familiari di fatto.
Nonostante queste “ forzature
“, la giurisprudenza non abbandonava lo schema di interpretazione rigida
dell’art. 2043 c.c., quale norma che sanziona il danno non iure ( non giustificato
da alcuna norma ) e contra ius ( lesivo di un diritto soggettivo perfetto
); escludeva il principio di risarcibilità degli interessi legittimi, in
quanto posizione giuridica di grado inferiore rispetto al diritto soggettivo.
La Cassazione, che qui si considera,
con la recente decisione, si allinea quasi in toto alle elaborazioni
dottrinarie formulate in favore dell’interesse legittimo.
Traccia le linee essenziali
del pensiero dottrinale, soffermandosi sulla nozione e distinzioni degli
interessi legittimi.
Essa accoglie l’accezione sostanziale
e strumentale dell’interesse de quo, come esposto in precedenza. Distingue
gli interessi in oppositivi e pretesivi.
Gli interessi oppositivi
sono correlati ai diritti affievoliti, da un provvedimento amministrativo
( es. diritto di proprietà degradato ad interesse legittimo dal provvedimento
di espropriazione ).
Nelle ipotesi di illegittimità
e conseguente annullamento del provvedimento amministrativo, si verifica
l’automatica riespansione del diritto, che in medio tempore è rimasto inoperante.
Il mancato esercizio del diritto
può causare dei danni al titolare che è legittimato ad azionare il meccanismo
risarcito ex art. 2043 c.c.
A questa conclusione la giurisprudenza era giunta ,
camuffando il diritto affievolito sotto le spoglie del diritto soggettivo
perfetto.
La medesima interpretazione
veniva applicata relativamente ai diritti acquisiti in forza di un provvedimento
amministrativo ( autorizzazione, concessione .. ), poi ritirato dall’Amministrazione.
Il privato poteva ( e può )
chiedere l’annullamento dell’atto illegittimo di ritiro e richiedere i danni.
In virtu’ della pronuncia di
annullamento, infatti, il diritto prima
compresso, rinasce e si riespande come in origine.
Gli interessi pretensivi
( pretesa alla adozione di un provvedimento amministrativo ampliativo della
sfera giuridica soggettiva ) hanno trovato tutela risarcitoria nelle ipotesi
penalmente rilevanti ( es. lesione di aspettative alla progressione della
carriera, a causa del concorso truccato ).
La decisione che si esamina
afferma che la coraggiosa presa di posizione sulla risarcibilità degli interessi
legittimi, era quasi un atto dovuto, poiché sono giunti, forti e inequivocabili
segnali in tal senso, da parte del legislatore.
Il piu’ importante è costituito
dal Dlgs 80/98 che ha stabilito
la giurisdizione esclusiva in capo al G.A., relativamente alle materie dei
servizi pubblici, edilizia ed urbanistica.
In questi “ blocchi di materie
“, il G.A. può giudicare anche intorno ai diritti patrimoniali consequenziali,
compresi il diritto al risarcimento del danno, anche per mezzo della reintegrazione
in forma specifica.
Il Dlgs 80/98 non specifica
la posizione giuridica soggettiva ( diritto soggettivo, interesse legittimo
) che deve ricevere tutela risarcitoria, accogliendo quella accezione ampia
di responsabilità aquiliana, fondata sull’elemento del danno ingiusto.
Abbiamo, in precedenza, precisato
che la recente l. 205/00 (sulla miniriforma del processo amministrativo)
ha riconfermato la giurisdizione esclusiva sui servizi pubblici al fine
sanare le conseguenze prodotte dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 292/00.
La legge suindicata ( art. 7
co. 4 ) ha riformulato parte dell’art. 7 l. 1034/71
(l. sul TAR), estendendo la cognizione del G.A. alle questioni sul
risarcimento del danno, anche attraverso la reitegrazione in forma specifica
e gli altri diritti patrimoniali consequenziali.
Inoltre, il co. 5 così recita.
“ Sono abrogati l’art. 13 l. 19 febbraio 1990 n° 142 e ogni altra disposizione
che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento
del danno conseguente all’annullamento di atti amministrativi “.
Questa disposizione, successiva
alla sentenza in esame, ne costituisce una prima battuta d’arresto.
Infatti, la Cassazione ha stabilito,
che fuori dai casi di giurisdizione esclusiva del G.A., il privato cittadino,
che si ritiene leso, potrà rivolgersi direttamente al G.O. per ottenere
il giusto ristoro per i danni derivanti dall’operato illegittimo della P.A.,
accertato incidentalmente dal medesimo giudice.
Ma la stessa Cassazione preannunciava
una imminente e probabile abrogazione di tale principio, in forza di futuri provvedimenti legislativi,
all’epoca ancora in itinere.
Possiamo affermare che, al fine
di assicurare il principio di concentrazione processuale della tutela, il
cittadino dovrà rivolgersi al G.A.; a tal proposito, la l. 205/00 è inequivocabile
( art. 7 co. 4,5 )
Di fondamentale importanza è
la definizione del concetto di colpa dell’autore del danno.
La colpa, nell’ambito che qui
interessa, non è riferibile al singolo dipendente o impiegato, ma all’Amministrazione
nel suo complesso, che non abbia seguito le regole dell’imparzialità,
della correttezza e della buona amministrazione ex art 97 Cost.,
le quali costituiscono i “ limiti esterni alla discrezionalità “.
Tra le prime applicazioni dei
principi suesposti possiamo elencare alcune decisioni: sentenza n° 5049/99
TAR Lombardia: nella ipotesi di annullamento di una gara d’appalto per un
servizio di pulizia, la società esclusa può richiedere al G.A. il ristoro
del danno da perdita di chance, quale possibilità di aggiudicarsi una nuova
ed ipotetica gara.
Ricordiamo che la giurisprudenza,
in precedenza, ha ammesso la risarcibilità del danno da perdita di chance,
definendo questa come la probabilità concreta ed effettiva “ di conseguire
un risultato utile, da accertare secondo il calcolo delle probabilità o
per presunzioni “;
sent. n° 38/00 TAR Sicilia-Sez.
Catania-Sez.I: qualora il piano di lottizzazione non venga approvato dall’Amministrazione
e il diniego venga annullato perche illegittimo, il privato potrà chiedere
ed ottenere il ristoro dei danni, subiti nel periodo intercorrente tra l’annullamento
del diniego e l’approvazione del PRG che prevede la variante urbanistica
e rende impossibile la realizzazione delle sue opere.
I danni sono commisurati sulla
differenza tra il valore del terreno al momento della lottizzazione e il
valore al momento dell’approvazione della variante urbanistica.
Il TAR afferma che non può essere
disposta la reintegrazione in forma specifica, poiché, nella fattispecie
in esame, l’Amministrazione pone in essere una attività discrezionale (
attività di pianificazione ) e non vincolata;
ord. 1/00 C.d.S Ad. Pl.: l’art.
35 co 1 Dlgs 80/98 deve essere interpretato nel senso della risarcibilità
del danno ingiusto, nelle ipotesi di lesione dei diritti soggettivi e degli
interessi legittimi;
sent. 660/00 TAR Toscana II
Sez.: nella ipotesi di aggiudicazione illegittima dell’appalto, la colpa
della P.A. consiste nel comportamento procedimentale basato sulla “ contraddittorietà ed ingiustizia “, “ disparità
di trattamento “.
L’attività amministrativa non
ha seguito i canoni della correttezza, della
imparzialità e della buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost.
Nell’ipotesi in esame, è configurabile
il danno da perdita di chance, che consiste nella perdita di una “possibilità
attuale e non di un futuro risultato
utile”.
Si tratta non di un lucro cessante
ma di un danno emergente o perdita subita.
Il giudice amministrativo propone
un criterio di liquidazione del danno basato sul parametro dell’utile economico
realizzabile nel complessivo, “ diminuito di un coefficiente proporzionato
al grado di raggiungimento dell’utile medesimo”; in alternativa, può farsi
luogo alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.